PIETRO CIUCCI

Il direttore editoriale Giuseppe Palamara

Nei giorni scorsi l’amministratore delegato della Stretto di Messina S.p.A. stazione appaltante del ponte sullo stretto di Messina, Pietro Ciucci è intervenuto per chiarire una questione secondo la quale alcune ditte soggette ad esproprio secondo il progetto definitivo approvato il 29 luglio 2011 avrebbero avuto già diritto al pagamento dell’indennizzo per la reiterazione dei vincoli avvenuta il 29 dicembre 2022 a distanza di 10 anni + un mese dalla loro decadenza causata de facto dalla caducazione Monti nel novembre 2012. Ovvero in questo lasso di tempo nei terreni sottoposti una prima volta a vincolo nel marzo 2008, non vi è stato nessun vincolo edificatorio e dunque nessun danno per le ditte che avevano ricevuto la prima comunicazione di esproprio per pubblica utilità.

Ma cerchiamo di chiarire, come nostra abitudine, in maniera semplice e comprensibile, naturalmente riportando i precisi riferimenti normativi, cosa dice la legge e perché il chiarimento fatto da Ciucci è corretto.

Cosa chiedono le ditte?

I cittadini espropriandi di fatto chiedono alla Stretto di Messina S.P.A. di voler liquidare gli indennizzi previsti dalla legge per la reiterazione dei vincoli. Solitamente per una tale richiesta è necessario rivolgersi alla professionalità di un legale esperto. Se, come noi ci auguriamo si farà il ponte, sarà un’ottima cosa per gli avvocati che tuteleranno gli interessi degli espropiati, dato che a meno che non agiscano pro bono, per le mediazioni per l’ottenimento dell’indennità di esproprio prevista dal PPE (piano particellare d’esproprio), si può arrivare anche al 20% di parcella per ogni indennità di esproprio(1), immaginate solo un 50ina di espropriandi che spuntino ad una media di 300.000 €/cad un totale di 15.000.000 €. È corretto tuttavia precisare che in questa fase nessuno sta chiedendo la liquidazione della ben più corposa indennità di esproprio, che gli espropriati percepiranno nelle modalità che noi abbiamo illustrato in un nostro precedente articolo, a piano particellare di esproprio in esecuzione (ovvero quando sarà attuato), ma sta chiedendo solo l’indennizzo previsto dal testo unico sull’esproprio per la reiterazione dei vincoli.

Nota (1) dal vademecum per gli espropriati pubblicato dall’ A.N.P.T.ES. Associazione Nazionale Per la Tutela degli Espropriati, a pag.18 si considera un minimo del 10%, ma in ogni caso tale percentuale va pattuita prima tra le parti e liquidata solo ad ottenimento dell’indennizzo.

Gli espropiandi tuttavia hanno inteso contestare il diniego ricevuto dalla Stretto di Messina che aveva semplicemente rimandato la questione all’aggiornamento del progetto dato che la legge prevede l’indennizzo all’atto della semplice reiterazione dei vincoli e non successivamente all’approvazione del progetto.

La risposta di Ciucci

Di base l’AD di Stretto di Messina conferma che gli indennizzi dovuti saranno calcolati e pagati solo dopo l’effettivo avvio della procedura espropriativa che avrà start con l’approvazione del progetto definitivo da parte del CIPESS (Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile). Ma vi è più: «…la società con tempestività, a fronte di generiche richieste presentate dall’avv. Saitta per conto di alcuni proprietari, ha richiesto all’avvocato stesso di produrre ogni utile elemento documentale idoneo ad attestare l’entità del danno subito da ciascun proprietario e la titolarità dei beni incisi dal vincolo secondo quanto previsto dall’art. 39, comma 1, del T.U.»

Figura 1 – Comma 1 articolo 39 del testo unico sull’esproprio (Legge 327/2011)

Secondo noi (e secondo la Stretto di Messina) dunque gli indennizzi richiesti dai proprietari sfruttando la reiterazione dei vincoli fatta con la Legge del 29/12/2022 n. 197 (legge di bilancio 2023) non andrebbero comunque liquidate, se non a progetto approvato e/o se non viene commisurata l’entità del danno prodotto, cosa che Ciucci ha chiesto e che gli espropiande negano essere necessaria.

Figura 2 – La L97/2022 (manovra finanziaria dello Stato) reitera i vincoli imposti nel 2008 e scaduti nel novembre 2012 a caducazione Monti

Conclusioni

Che gli espropiandi a questo punto temano che per dirimere la vicenda si debba andare in tribunale è pacifico e ci sta pure. Che Ciucci voglia solo prendere tempo, ci può stare, ma è sacrosanto. Poiché liquidare adesso un indennizzo per reiterazione dei vincoli, che giova pecisare è cosa ben diversa dal liquidare l’intero ammontare dell’indennità di esproprio, è un non sense poiché l’indennizzo si liquida all’atto dell’esproprio e per una durata temporale limitata al periodo del “danno” subito per l’esistenza del vincolo edificatorio.

In addendum non è mica detto che l’imposizione del vincolo giuridico da parte dello Stato avvenuta il 29 dicembre 2022, e cioè un anno e un mese dalla scadenza del precedente (novembre 2012), sia efficace poiché esso lo diviene, secondo l’art.9 comma 1 del TU sull’esproprio, all’approvazione del progetto.

Figura 3 – Art. 9 del testo unico sull’esproprio

© Ing. Giuseppe Palamara 2023